RIKI e CIRUZ LIBERI! LIBER* TUTT*! SOLIDARIETÀ AI COMPAGNI E AMICI REGGIANI!

  • Ciruz e riki sono stati condannati, in primo grado, rispettivamente a 2 anni e 2 mesi e 1 anno e 4 mesi + diecimila euro di danni al comune di Reggio Emilia costituitosi parte civile.
  • Sono stati condannati perché avrebbero solidarizzato con il movimento NO TAV della Val di Susa facendo scritte murali e alcune di queste scritte sono state ritenute dal giudice lesive dell’onore e prestigio del capo dello stato, nonché minacciose verso Caselli e Fassino.
  • Infatti oltre l’imbrattamento, art. 639 c.p., sono stati ritenuti come configurabili gli artt. 278 (offwsa all’onore e al prestigio del presidente della repubblica), 338 (minaccia a corpo politico, amminsitrativo e giudiziario) e 342 (offesa a corpo politico amministrativo e giudiziari) del codice penale.
  • Quali prove ha utilizzato l’accusa? I movimenti dell’auto di Ciruz, spiati per mezzo di un GPS montato, a sua insaputa, dalla “democratica” digos sulla sua auto il 16 dicembre 2011 in quanto appartenente a un movimento di estrema sinistra (nella fattispecie S.H.A.R.P. che ovviamente non è un movimento politico) e sospettato di aver fatto scritte antifasciste contro casapound.
  • Il tracking satellitare avrebbe evidenziato che l’auto, nella notte tra il 27 e 28 gennaio 2012, avrebbe sostato nei posti dove sono comparse le scritte (2 parcheggi molto frequentati dagli automobilisti reggiani in quanto gratuiti!).
  • Come ulteriori prove l’accusa ha riportato nel fascicolo alcune foto estrapolate dalla viedeosorveglianza cittadina che mostrano l’effettiva presenza dei compagni nei luoghi prossimi alle scritte, solo che le foto si riferiscono una al pomeriggio (nei pressi di una farmacia in via pansa) e l’altre di notte (all’interno del forno “l’antica macina” in via gramsci e a passeggio per il centro cittadino).
  • Per l’accusa ci sarebbe anche un video (non mostrato in udienza e mai trasmesso alla difesa) in cui Ciruz, nei pressi di una cabina enel su cui è stata vergata una delle scritte “incriminate”, estrarrebbe dalla tasca un oggetto cilindrico non meglio specificato (quindi non una bomboletta e su questo aspetto è concordante persino l’infromativa della digos) mentre riki si guarderebbe intorno.
  • Come già detto il video in questione non è stato mai mostrato agli impurtati e mai trasmesso alla difesa, ma in ogni caso rappresenta un elemento che non dimostra “oltre ogni ragionevole dubbio” la colpevolezza dei compagni, giacché non sono ripresi nell’atto di compiere la scritta.
  • La cosa più sconcertante è che nell’arringa del PM è stata utilizzata come importante surrogato alle accuse mosse l’appartenenza al movimento NO TAV definito più volte in aula, dal PM e dai legali del comune di Reggio Emilia (costituitosi parte civile perché le scritte NO TAV avrebbero leso l’immagine della città!), come eversivo e terrorista già oggetto di diversi processi penali.
  • La sentenza colpisce in misura maggiore Ciruz perché accusato (senza che in aula vi sia stata chiarezza sulle prove essendo stato farfugliato qualcosa su una perizia grafologica della scentifica depositata agli atti) anche di aver fatto scritte antifasciste.
  • Una prima considerazione di carattere giuridico è la seguente: per l’art.338 c.p. (minaccia a cropo politico amministrativo e giudiziario) e per il 342 c.p. (offesa a corpo politico amministrativo e giudiziario) il soggetto offeso è il corpo politico, amministrativo o giudiziario, inteso quale organo collegiale nella sua interezza o una rappresentanza, sempre collegiale, di esso. La giurisprudenza su questo è chiarissima (ci sono tante cassazioni che lo dimostrano Cass. Sez. VI, 14 gennaio 2000 – Cass. Sez. VI, 18 maggio 2005 – Cass. pen., 16.2.2000 – e si invitano gli avvocati del Legal Team NO TAV a considerare tale aspetto). Pertanto Caselli, essendo singolo e non un organo collegiale, non può essere considerato corpo giudiziario. Stesso discorso per Fassino, che non può essere assimilato a corpo amministrativo o politico. Per cui i reati di cui agli artt. 338 e 342 c.p. non si configurano, così come già aveva sentenziato il GIP di fronte alla richiesta di applicazione delle misure cautelari.
  • Ma di tutto ciò il GUP in sentenza con rito abbreviato non ne ha tenuto conto, segno evidente che, oltre a mostrare un applicazione della legge lontanissima dalla giustizia e dall’imparzialità, si è voluto colpire certamente i singoli per sferrare un ukteriore attacco a colpi di intimidazioni arroganti e autoritarie all’intero movimento NO TAV.
  • Ovviamente i compagni, incensurati e mai stati in Val di Susa per ovvi motivi di lavoro, ma ancora all’obbligo di dimora con divieto di uscita notturna dalle 22 alle 6, ricorreranno in appello non appena, nell’arco massimo di 90 giorni, saranno depositate le motivazioni della sentenza.
  • Si chiede a tutt* i/le compagn* di dare massima diffusione del testo quale esempio di stato di polizia e di attività altamente repressiva che nulla ha da invidiare alle peggiori dittature.
  • L’informazione di regime non fa altro che denunciare e attaccare la repressione e le violenze di stato in Turchia, Siria, Brasile etc. ma scorda sempre che repressione e violenza di stato sono di casa in Italia allo stesso modo che in quei paesi.
  • Solidarietà e complicità con il movimento NO TAV, con tutt* i/le compagn* o gli/le attivist* incarcerati e denunciati per le loro lotte.
  • Liber* Tutt*

 

In riferimento a quanto trascritto nella nota si riportano i testi delle citate cassazioni.

 

Cass. Sez. VI, 14 gennaio 2000:

Agli effetti di quanto previsto dall‟art. 338 del c.p., per “corpo” politico,

amministrativo o giudiziario deve intendersi un‟autorità collegiale che eserciti una delle

suddette funzioni, in modo da esprimere una volontà unica tradotta in atti che siano

riferibili al collegio e non ai singoli componenti che alla formazione di tale volontà

concorrono

 

Cass. Sez. VI, 18 maggio 2005:

Ai sensi dell’art. 338 c.p. non può ritenersi sussistente il reato qualora la condotta

violenta o minacciosa non sia diretta ad un organo collegiale o ad una sua rappresentanza,

qualificabile quest’ultima come tale solo nel presupposto che ad essa sia attribuita il potere

di agire in nome e per conto dell collegio: nella specie, in applicazione di tale principio,

la Corte ha escluso la configurabilità del reato in ipotesi di ritenuta sussistenza di una

campagna di aggressione mediatica condotta nei confronti di taluni singoli magistrati

facenti parte di un collegio

 

Cass. Sez. VI., 16 febbraio 2000:

il soggetto passivo del reato è un corpo politico, amministrativo o giudiziario,

una rappresentanza di esso o una pubblica Autorità costituita in collegio,

non essendo, infatti, configurabile alcuna responsabilità nei confronti di

soggetti diversi da quelli costituiti in collegio

 

“Il comune di Reggio Emilia si è costituito parte civile contro di noi per richiedere il risarcimento dei danni materiali e di immagine alla città recati dalle scritte NO TAV. Quale dovrebbe essere allora il risarcimento del comune alla comunità reggiana per aver effettuato scelte che hanno generato cementificazione diffusa, consumo di suolo, peggioramento della qualità dell’aria, scellerate politiche abitative, privatizzazione di beni primari e dei servizi alla persona? Quale dovrebbe essere la richiesta di danno della comunità reggiana per certe distrazioni del comune che hanno consentito le infiltrazioni delle cosche mafiose sul territorio?

E quanto dovrebbero richiedere a titolo di risarcimento gli abitanti della Val di Susa per la devastazione ambientale e territoriale, per i danni alla loro salute e a quella delle future generazioni, per le aggressioni a suon di manganelli e gas chimici proibiti, per l’esproprio e la militarizzazione delle loro terre?

La sete di denaro la lasciamo a chi stringe le mani insanguinate delle mafie, a noi ci bastano amore per la terra, libertà, dignità e lotta!

Un abbraccio a tutt* i/le compagn* che soffrono in qualche modo la privazione delle proprie libertà.

Avanti Val di Susa, si parte, si torna insieme!”

 

Ciruz e Riki

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